sito del coordinatore nazionale FEDER.CASA danilo di lorenzo

statuto e atto costitutivo

STATUTO E ATTO COSTITUTIVO

ART.1

(costituzione)

E’ costituita la Feder.casa, Sindacato Nazionale Inquilini, con durata illimitata, per la

tutela degli interessi e diritti degli affittuari di case, uffici, negozi, locali, terreni di Enti

pubblici, Enti privati o di privati locatori.

La Feder.casa è un’associazione autonoma e libera, suo fondamento sono la dialettica

interna e il confronto con le forze organizzate della società civile.

La sede nazionale è a Roma.

ART.2

(adesione alla Conf.S.A.L.)

La Feder.casa aderisce alla CONF.S.A.L., Confederazione Sindacati Autonomi

Lavoratori, di cui condivide principi e scopi.

Il Sindacato non ha fini di lucro, è un ente di tipo associativo non commerciale, per cui

non potrà:

1. distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi,

riserve o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione e la

distribuzione non siano imposte dalla legge.

2.

il contributo associativo è personale e non può essere trasmesso ad altri.

ART.3

(scopi)

La Feder.casa si propone i seguenti scopi :

1.

previdenziali e fiscali, sia collettivi che individuali, di tutti gli inquilini e dei loro familiari.

Difesa e affermazione degli interessi economici, morali, giuridici, assistenziali,

2.

i locatari, sia essi pubblici che privati.

Tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie giudiziali o stragiudiziali con

3.

Promozione dei diritti degli inquilini.

4.

poteri dello Stato.

Rappresentatività degli inquilini nei rapporti con i proprietari degli immobili, nonché i

5.

Assistenza e promozione dell’accesso alla proprietà per gli inquilini.

6.

nazionale, comunitario e internazionale.

Adesione ad organizzazioni che, nei principi di libertà e autonomia, operino a livello

7.

dell’abitazione dove risiedevano in locazione a condizione che gli stessi non

possiedano altri immobili.

La Feder.casa realizza i suoi scopi anche attraverso la costituzione di specifiche

strutture organizzative, quali Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi, nei settori

della formazione/istruzione, della previdenza, dell’assistenza legale, fiscale, sanitaria,

delle pari opportunità, del tempo libero.

Difesa e tutela dei diritti degli inquilini divenuti piccoli proprietari dopo l’acquisto

ART. 4

(organi del sindacato)

Sono organi del Sindacato :

- Il congresso nazionale ;

- Il consiglio direttivo centrale nazionale ;

- Il Presidente ;

- La segreteria nazionale ;

- Il segretario nazionale ;

- Le segreterie regionali ;

- I segretari regionali ;

- I congressi regionali ;

- Le segreterie provinciali ;

- I segretari provinciali ;

- I congressi provinciali ;

- Il collegio dei probiviri ;

- Il collegio dei sindaci ;

ART.5

(congresso nazionale)

Il congresso nazionale è il supremo organo dirigente del Sindacato.

Si riunisce in via ordinaria ogni quattro anni su convocazione del consiglio direttivo

nazionale ed in via straordinaria su richiesta delle segreterie provinciali che

rappresentino complessivamente almeno i 2/3 degli iscritti.

La convocazione straordinaria deve contenere gli argomenti che si propongono per la

discussione. L'avviso di convocazione, in via ordinaria e straordinaria, contenente

l'ordine del giorno, sarà diramato, a cura del consiglio direttivo nazionale, alle

segreterie regionali almeno due mesi prima della data fissata per il congresso.

ART.6

(delegati)

I delegati al congresso nazionale sono eletti dai congressi regionali indetti dalle

segreterie regionali. La percentuale dei partecipanti sarà fissata di volta in volta dal

consiglio direttivo centrale, proporzionalmente al numero degli associati ed in relazione

a quanto stabilito dal regolamento elettorale.

I componenti del consiglio direttivo centrale partecipano a pieno titolo al congresso

nazionale.

I segretari regionali e provinciali sono automaticamente delegati al congresso

nazionale.

ART.7

(validità del congresso)

Il congresso è valido quando vi è rappresentata la maggioranza degli iscritti al

Sindacato. Prima di iniziare la discussione sull'ordine del giorno, il congresso, aperto dal

segretario nazionale, procede alle elezioni delle cariche congressuali.

ART.8

(scioglimento e modifiche statutarie)

Il congresso ha la competenza di modificare lo statuto del Sindacato e decretarne lo

scioglimento.

Per la validità delle delibere concernenti le modifiche statutarie e lo scioglimento del

Sindacato occorrono rispettivamente il voto favorevole dei 2/3 e dei 4/5 degli

aderenti al Sindacato stesso.

Solo in via eccezionale e per motivi di urgenza, il direttivo nazionale, può procedere a

modifiche statutarie con la maggioranza dei 2/3 dei componenti in carica.

Le delibere con le quali il direttivo nazionale procede ai sensi del comma precedente a

modifiche statutarie devono essere ratificate nel congresso immediatamente

successivo.

In mancanza di ratifica la modifica perderà efficacia.

ART.9

(competenze del congresso)

Sono competenze del congresso nazionale :

- l'elezione del consiglio direttivo centrale nazionale, nel numero massimo di 15

(quindici) componenti, designati dalle segreterie regionali di appartenenza in

proporzione alla consistenza dei propri iscritti.

- l'elezione del segretario nazionale ;

- l'elezione del collegio dei probiviri ;

- l'elezione del collegio dei sindaci revisori.

Le decisioni assunte dal congresso nazionale sono vincolanti per tutti gli associati.

ART.10

(funzionamento del consiglio direttivo)

Il consiglio direttivo centrale nazionale potrà deliberare se è presente la maggioranza

dei suoi componenti..

Le riunioni del consiglio direttivo centrale nazionale sono presiedute dal segretario

nazionale ed in sua assenza da un altro membro dello stesso consiglio eletto al suo

interno di volta in volta.

Le deliberazioni del consiglio sono valide se approvate con almeno la maggioranza dei

presenti.

ART.11

(presidente)

Il presidente:

-

convoca il Congresso Nazionale;

-

gli organi periferici;

assicura la gestione unitaria del sindacato, mantenendo contatti permanenti con

-

partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della segreteria nazionale;

-

segreteria nazionale, al commissariamento delle segreterie provinciali e regionali

che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari o che intraprendano

azioni sindacali difformi dalle politiche del Sindacato;

procede, in caso di comprovata ed urgente necessità, salvo ratifica della

-

provincie e nelle regioni ove dovesse attuarsi un indirizzo sindacale difforme

dalle deliberazioni degli organi statutari. Contro la deliberazione di

commissariamento la struttura commissariata può ricorrere al consiglio

direttivo centrale nazionale. Il commissario straordinario assume tutti i poteri

dell’esecutivo provinciale o regionale; il commissario provinciale ha il compito di

indire il congresso entro sei mesi, salvo proroga concessa dal consiglio direttivo

centrale nazionale, di riunire i segretari provinciali della regione di appartenenza

per procedere alla nomina del segretario regionale;

nomina un commissario straordinario, in sostituzione dell’esecutivo, nelle

-

responsabile;

Il presidente dura in carica sette anni.

.

promuove la realizzazione e la diffusione dell’organo di stampa di cui è

ART.12

(segreteria nazionale)

La segreteria nazionale è composta da 5 (cinque) membri eletti dal consiglio direttivo

centrale nazionale al suo interno, dal presidente e dal segretario nazionale. Possono

essere cooptati, su proposta del segretario nazionale, altri due componenti, scelti

all’interno del consiglio direttivo centrale nazionale.

I suoi compiti sono :

- eleggere nel proprio seno il segretario amministrativo ;

- attuare l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal congresso e dal consiglio

direttivo centrale nazionale ;

- partecipare, attraverso i propri membri i delegati, alle contrattazioni collettive ;

- assicurare la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contatti permanenti con i

suoi organi periferici ;

- predisporre i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte

del consiglio direttivo centrale nazionale ;

- deliberare, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri. In caso di

parità di voti prevale il voto del segretario nazionale ;

- convocare, ove lo ritenga opportuno, la conferenza dei segretari regionali ;

- curare i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Segreterie regionali e provinciali.

- provvedere alle eventuali assunzioni del personale dipendente ;

- nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà

designare i propri membri ;

- nominare un commissario straordinario, in sostituzione dell'esecutivo, nelle province

e nelle regioni ove dovesse attuarsi un indirizzo sindacale difforme dalle deliberazioni

degli organi statutari. Contro la deliberazione di commissariamento la struttura

commissariata può ricorrere al consiglio direttivo centrale nazionale. Il commissario

straordinario assume tutti i poteri dell'esecutivo provinciale o regionale ; il

commissario provinciale ha il compito di indire il congresso entro sei mesi, salvo

proroga concessa dal consiglio direttivo centrale nazionale ; il commissario regionale

ha il compito, entro 60 giorni, salvo proroga concessa dal consiglio direttivo centrale

nazionale, di riunire i segretari provinciali della regione di appartenenza per procedere

alla nomina del segretario regionale ;

- ratificare entro trenta giorni i commissariamenti disposti con carattere d’urgenza dal

segretario generale e le nomine dei commissari; in assenza di ratifica il provvedimento

si intende annullato;

- nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione ;

- deferire al competente collegio dei probiviri qualsiasi associato. Contro le sanzioni

erogate è ammesso il ricorso al collegio stesso ;

- decidere l'eventuale corresponsione, e il suo importo, dell'indennità di carica per le

cariche del presente statuto ;

- stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli ;

- deliberare su tutte le questioni che rivestano carattere di urgenza ;

ART.13

(segretario nazionale)

Il segretario nazionale :

- rappresenta legalmente il Sindacato ;

- ha la responsabilità organizzativa del sindacato;

- convoca la segreteria nazionale ;

- assolve ai compiti demandatigli dagli organi sindacali e a tutte le attribuzioni previste

dallo statuto ;

- è responsabile della diffusione dei comunicati stampa e dell'organo di stampa ;

- nomina un massimo di due suoi vice ;

- nomina, ascoltata la segreteria nazionale, i responsabili delle strutture di servizio

nazionali ;

- esercita il potere disciplinare ai sensi del successivo articolo 31 ;

- cura la costituzione e la gestione dell'assistenza fiscale tramite le strutture

Feder.casa territoriali;

- promuove e sottoscrive eventuali convenzioni con Enti pubblici e/o privati al fine di

consentire agli iscritti l'accesso a servizi vari (convenzioni bancarie, fidi, prestiti, mutui,

ecc.) a condizioni vantaggiose;

- cura i rapporti con la CONF.S.A.L., con gli Enti, con le segreterie regionali e

provinciali;

ART.14

(segretario regionale)

Il segretario regionale viene nominato dalla segreteria regionale di appartenenza, o in

via eccezionale dalla segreteria nazionale e dura in carica due anni.

Il segretario regionale :

- rappresenta, anche legalmente, il Sindacato a livello regionale ;

- coordina l'attività delle segreterie provinciali della sua regione ;

- convoca la segreteria regionale ;

- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello regionale ;

- convoca la segreteria regionale ;

- nomina, ascoltata la segreteria regionale, i responsabili delle strutture di servizio

regionali ;

- nomina il suo vice ;

ART.15

(segreteria regionale)

La segreteria regionale è composta dai segretari provinciali della regione di

appartenenza o da un componente da essi indicato per provincia ; si riunisce, su

convocazione del segretario regionale, almeno una volta ogni due mesi in via

ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

La segreteria regionale :

- elegge nel suo seno il segretario regionale ;

- predispone i bilanci annuali, preventivi e consuntivi ;

- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Istituzioni ;

- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà

designare i propri membri a livello regionale ;

- può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione

che operino a livello regionale ;

- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente ;

- stabilisce il numero di delegati per provincia al congresso regionale ;

ART.16

(congresso regionale)

Il congresso regionale viene convocato dal segretario regionale in vista del congresso

nazionale ;

ad esso partecipano delegati eletti dai congressi provinciali in proporzione al proprio

numero di iscritti.

Il congresso regionale elegge i rappresentanti della regione al congresso nazionale.

ART.17

(segretario provinciale)

Il segretario provinciale è eletto dal congresso provinciale con la maggioranza relativa

dei voti e dura in carica due anni.

Il segretario provinciale :

- rappresenta, anche legalmente, il Sindacato a livello provinciale ;

- convoca la segreteria provinciale ;

- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello provinciale ;

- convoca 60 giorni prima della scadenza del suo mandato quadriennale il congresso

provinciale ;

- nomina responsabili di zona ;

- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente ;

- nomina, ascoltata la segreteria provinciale, i responsabili provinciali delle strutture di

servizio ;

- nomina il suo vice ;

ART.18

(segreteria provinciale)

La segreteria provinciale è composta dai responsabili provinciali di comparto ; si

riunisce, su convocazione del segretario provinciale, almeno una volta ogni due mesi in

via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

La segreteria provinciale :

- assicura il coordinamento intersettoriale della Federazione a livello provinciale ;

- predispone i bilanci annuali, preventivi e consuntivi ;

- cura i rapporti con gli Enti, i Ministeri, le Istituzioni ;

 

- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali la Federazione dovrà

designare i propri membri a livello provinciale ;

- può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione

che operino a livello provinciale.

ART.19

(congresso provinciale)

Il congresso provinciale viene convocato ogni due anni dal segretario provinciale

uscente.

Il congresso provinciale elegge i rappresentanti provinciali al congresso regionale ed

elegge il segretario provinciale e i componenti la segreteria provinciale nel numero di

tre.

Ad esso partecipano con diritto di voto e di parola tutti gli iscritti della provincia.

E' presieduto dal segretario provinciale uscente.

ART.20

(collegio dei probiviri)

Il collegio dei probiviri si compone di due membri effettivi e due supplenti, tutti eletti dal

congresso nazionale ; decide in via definitiva sulle delibere proposte dai comparti.

Elegge tra i suoi membri un presidente.

A pena di automatica espulsione dal Sindacato è precluso, a tutti gli iscritti e dirigenti, il

ricorso all'autorità giudiziaria, configurandosi il suddetto collegio quale unico organo

abilitato alla risoluzione delle controversie tra associati.

ART.21

(conformità)

Ogni iniziativa sindacale intrapresa dalle segreterie regionali e provinciali dovrà essere

tempestivamente comunicata alla segreteria nazionale affinchè essa possa verificare

che sia in sintonia con le linee e gli indirizzi sindacali.

ART.22

(decadenza dalla carica)

I membri eletti negli organismi del Sindacato decaduti saranno surrogati con altri

membri della stessa regione.

ART.23

(patrimonio)

Il patrimonio del Sindacato è costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che

comunque provenissero per acquisti, donazioni, legati, successioni e dalle somme

versate dagli iscritti a titolo di contribuzioni ordinarie e straordinarie, nonché da

qualsiasi altro provento, purchè non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Il Sindacato non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,

nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell’associazione, salvo che la

distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra

associazione avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa

destinazione imposta dalla legge.

ART.24

(gratuità e volontarietà delle cariche )

Gli incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito e volontario e possono dare diritto

alla sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, salva

diversa deliberazione della segreteria nazionale.

ART.25

(collegio dei sindaci)

 

Il collegio dei sindaci si compone di tre sindaci effettivi e di due supplenti, tutti eletti dal

congresso nazionale, cui risponde della propria attività.

Compito del collegio è quello di controllare l'andamento amministrativo del Sindacato

e le regolarità delle spese.

Si riunisce almeno tre volte l'anno.

Riferisce al direttivo nazionale sui conti consuntivi.

ART.26

(autonomia giuridica e amministrativa)

La segreteria nazionale, le segreterie regionali e provinciali, sono associazioni

giuridicamente e amministrativamente autonome, pertanto strutture diverse non

rispondono delle obbligazioni assunte da qualsiasi organizzazione ad esse aderente in

virtù di norme di legge.

In caso di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti o

rappresentanti, al di fuori di disposizioni o orientamenti assunti in organi dirigenti

collegiali, o comunque al di fuori delle regole decise dall'organizzazione che comportino

oneri alle strutture dirette, il Sindacato e le sue strutture possono rivalersi, nelle forme

e nelle modalità di legge, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie.

 

ART.27

(sanzioni disciplinari)

Provvedimenti disciplinari possono essere assunti nei confronti degli iscritti il cui

comportamento sia stato contrario ai principi del presente statuto, alle leggi vigenti,

alla morale comune o abbia causato un danno di qualunque tipo al Sindacato.

Le sanzioni previste sono :

- biasimo scritto ;

- sospensione da 3 a 12 mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritto ;

- in caso di dirigente o responsabile di qualsiasi livello, sospensione dalla carica da 3 a

12 mesi ;

- in caso di dirigente o responsabile di qualsiasi livello destituzione dalla carica ;

- espulsione dal Sindacato.

Non possono essere in ogni caso motivo di provvedimento disciplinare procedimenti

giudiziari o condanne civili o penali derivanti da reati di opinione.

Le sanzioni disciplinari vengono adottate dal segretario nazionale, sia per fatti di cui

abbia diretta conoscenza, sia per fatti che gli vengano segnalati da segretari provinciali

o regionali o da un qualsiasi iscritto.

Comunque, prima dell'adozione del provvedimento, il segretario nazionale dovrà

contestare per iscritto gli addebiti all'interessato, il quale ha facoltà, entro 5 giorni dal

ricevimento della contestazione di produrre le proprie difese per iscritto o di chiedere di

essere ascoltato ; in quest'ultimo caso l'audizione col segretario nazionale dovrà

avvenire alla presenza di due componenti della segreteria nazionale a rotazione.

Avverso l'adozione del provvedimento disciplinare è ammesso ricorso entro trenta

giorni presso il collegio dei probiviri ; il collegio, ascoltate le parti, decide in via

definitiva.

Roma 20/03/1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

benvenuti per accedere ai servizi necessita l'iscrizione

eventi

Tuesday, Dec 29, All day
Tuesday, Dec 29 at 10:00 am
Wednesday, Dec 30, All day
Wednesday, Dec 30 at 10:00 am

Recent Videos

Recent Forum Posts

No recent posts

Recent Blog Entries

by dilorenzodanilo | 0 comments
by dilorenzodanilo | 0 comments
by dilorenzodanilo | 0 comments
by dilorenzodanilo | 0 comments