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BUONO CASA ALLEGATO A

Posted by dilorenzodanilo at 10:08 AM on July 09, 2009

 

ALLEGAT O "A"

COMUNE DI ROMA

Ufficio Politiche Abitative

AVVISO PUBBLICO

Concessione del contributo integrativo di cui all?art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modifiche e integrazioni.

BANDO 2008

Art. 1 - Soggetti beneficiari dei contributi

1. L?accoglimento delle domande per ottenere la concessione del contributo in oggetto, relativo all?anno 2008, è subordinato all?accertamento della ricorrenza, per lo stesso anno, in favore del richiedente e di tutti gli altri componenti del nucleo residente e utilizzatore dei requisiti essenziali di seguito indicati:

a) cittadinanza italiana, oppure di uno Stato aderente all?Unione Europea, oppure cittadinanza di uno stato non aderente all?Unione Europea se munito di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi della legge n. 40/1998 e del Decreto Legislativo n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

b) residenza anagrafica nel Comune di Roma e nell?alloggio oggetto del contratto di locazione in ragione del quale il contributo è richiesto. Il contributo sarà erogato in proporzione al periodo di residenza; qualora quest?ultima sia stata trasferita nell?alloggio entro 60 giorni dalla data di decorrenza del contratto di locazione, il contributo sarà riconosciuto da quest?ultima data e non da quella di effettiva residenza;

c) titolarità, da parte del richiedente, del contratto di locazione ad uso abitativo, debitamente registrato; sono esclusi i conduttori di alloggi appartenenti alle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;

d) non beneficiare di altre provvidenze comunque finalizzate al pagamento del canone di locazione (Deliberazione Consiglio Comunale n. 163/1998 o altro);

e) non essere assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all?assistenza abitativa (ivi compresi gli immobili ad uso abitativo di proprietà del Comune di Roma);

f) titolarità, da parte del nucleo familiare utilizzatore del medesimo alloggio in ragione del quale il contributo è richiesto, di un reddito, calcolato con il metodo ISEEfsa (indicatore della situazione economica equivalente per il fondo sociale affitti):

f.1) non superiore alla somma di due pensioni minime annue INPS, aggiornate all?anno 2008 (? 11.521,12), rispetto al quale il canone di locazione deve avere un?incidenza superiore al 14%, così come previsto dall?art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 (in questo caso il concorrente sarà inserito nella FASCIA A);

f.2) oppure, superiore a quello di cui al precedente punto, ma inferiore a quello stabilito dalla Regione Lazio per l?assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, pari ad ? 18.000,00, rispetto al quale il canone di locazione deve avere un?incidenza superiore al 24%, così come previsto dall?art. 1 del decreto ministeriale 7 giugno 1999 (in questo caso il concorrente sarà inserito nella FASCIA B);

g) non possedere beni immobiliari in proprietà e/o in usufrutto di valore complessivo superiore, per l?intero nucleo, al limite, definito dalla vigente normativa regionale per l?accesso all?Edilizia Residenziale Pubblica, di ? 100.000,00;

2. Ai fini del calcolo di cui alla lettera f), la percentuale di incidenza del canone annuo di locazione rispetto al reddito è pari a: (canone/ISEEfsa) x 100.

3. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o che versino in situazioni di debolezza sociale, o nel caso di un nucleo utilizzatore monoparentale che sia stato oggetto di assistenza presso Centri Antiviolenza, i limiti di reddito fissati per l?accesso al contributo ? di cui ai precedenti punti f1 e f2 - sono innalzati del 25%; in tal caso, ai fini dell?attribuzione del punteggio relativo al reddito, questo sarà considerato pari a quello limite stabilito per l?accesso al contributo.

4. Nel caso in cui il soggetto richiedente abbia trasferito la propria residenza anagrafica in un altro alloggio nello stesso Comune di Roma, il contributo è erogabile tenendo conto di entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati, dei canoni riferiti ai diversi alloggi, previa verifica circa il mantenimento dei requisiti.

Art. 2 ? Termini e modalità di presentazione della domanda

1. Le domande finalizzate ad ottenere il contributo, dovranno essere presentate, unicamente attraverso la modulistica appositamente predisposta e relativa all?anno 2008, disponibile presso gli Uffici Relazione con il Pubblico di tutti i Municipi e sul sito Internet del Comune di Roma www.comune.roma.it oppure www.romaincasa.net, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o tramite le organizzazioni sindacali degli inquilini,, all'Ufficio Politiche Abitative ? SERVIZIO CONTRIBUTI ? Quadrato della Concordia, 4 - 00144 Roma, entro e non oltre il 30 settembre 2009.

2. Al fine della determinazione della data d?inoltro, in caso di spedizione a mezzo raccomandata A.R., farà fede il timbro postale. Il termine di presentazione delle domande è perentorio, per cui le domande spedite o consegnate dopo la scadenza del termine non saranno prese in considerazione (inammissibilità insanabile).

3. Alla domanda di contributo, sottoscritta obbligatoriamente dal dichiarante, dovrà essere allegata la seguente documentazione, pena l?inammissibilità insanabile della domanda:

a. copia di un documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità; i cittadini extracomunitari dovranno allegare altresì permesso di soggiorno o carta di soggiorno idonei;

b. copia del contratto di locazione regolarmente registrato e di tutte le sue eventuali successive modificazioni;

c. copia di tre ricevute di pagamento del canone di locazione, relative all?anno 2008. Le ricevute devono necessariamente contenere l?indicazione del periodo a cui il pagamento si riferisce, dell?importo pagato (al netto degli oneri accessori), degli elementi necessari all?individuazione dell?alloggio a cui si riferiscono, dei nominativi del locatore e del conduttore; le stesse ricevute, inoltre, devono essere sottoscritte dal locatore (solo nel caso in cui i pagamenti non siano stati effettuati tramite c/c postale, fattura, bonifico bancario o vaglia postale);

d. nell?eventualità in cui, nel corso dell?anno 2008 - per il medesimo appartamento - sia stato rinnovato il contratto di locazione scaduto, al fine di ottenere il pagamento del contributo anche per il periodo antecedente alla decorrenza del nuovo contratto, è necessario allegare alla domanda anche copia del precedente contratto regolarmente registrato e delle ricevute di pagamento dei canoni riferiti ad entrambi i contratti di locazione.

e. originale della dichiarazione ISEE relativa all?anno 2008, riferita all?intero nucleo utilizzatore dell?alloggio e completa in tutte le sue parti, dichiarazione ed attestazione (obbligatorio ? pena l?inammissibilità della domanda); nel caso in cui nell?ambito dello stesso alloggio convivano più nuclei familiari, dovranno essere presentate più dichiarazioni ISEE, una per ogni nucleo familiare; a tale riguardo i redditi dichiarati pari a zero saranno soggetti a verifiche fiscali a norma di legge.

4 Potranno, altresì, essere allegati alla domanda, al fine dell?attribuzione dei punteggi aggiuntivi:

a) copia del provvedimento di rilascio dell?immobile, ossia verbale di immissione in possesso o certificazione equipollente nel caso in cui venga compilato il "quadro B" dell?apposito modulo di domanda;

b) copia della certificazione, rilasciata dalla ASL competente, attestante l?invalidità non inferiore a due terzi, nel caso in cui venga compilata la colonna 5 del "quadro I" dell?apposito modulo di domanda;

c) relazione attestante che il nucleo monoparentale dell?alloggio è stato oggetto d?intervento nell?annualità 2008 presso un centro antiviolenza nel caso di compilazione del "quadro G" dell'apposito modulo di domanda;

c) relazione, rilasciata dai Servizi Sociali, attestante le condizioni di ?particolare debolezza sociale? del nucleo utilizzatore dell?alloggio riferita all'annualità 2008, nel caso di compilazione del "quadro G bis" dell?apposito modulo di domanda.

Art. 3 ? Determinazione del canone di locazione

L?importo annuo del canone di locazione (comprensivo degli adeguamenti ISTAT e delle altre maggiorazioni eventualmente previste nel contratto) sarà quello effettivamente pagato nel corso dell?anno 2008, al netto degli oneri accessori, in base al relativo contratto registrato e alle sue eventuali successive modificazioni.

Art. 4 ? Determinazione del reddito

1. Per l?accertamento della situazione reddituale e patrimoniale, l?ammontare dei redditi da assumere a riferimento dovrà essere quello relativo all?anno 2008.

2. I redditi dichiarati devono risultare dalla dichiarazione ISEE che - ai sensi del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109 - dovrà essere resa ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del richiedente; tale dichiarazione, riferita all?intero nucleo utilizzatore dell?alloggio e completa in tutte le sue parti, dovrà essere allegata al modulo di domanda, a pena di esclusione. Nel caso in cui nell?ambito dello stesso alloggio convivano più nuclei familiari, il reddito ISEE sarà determinato dalla sommatoria dei redditi risultanti dalle dichiarazioni ISEE presentate, una per ogni nucleo familiare.

3. Il coniuge non residente può non essere considerato parte del nucleo utilizzatore dell?alloggio ed i suoi redditi non concorrono alla determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare solo nei seguenti casi obbligatoriamente documentati:

3.1 separazione giudiziale, sentenza di omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (art. 711 del c. p. c.), quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (art. 126 del codice civile) oppure con ordinanza del Presidente del Tribunale che autorizza la diversa residenza dei coniugi (art. 708 del c. p. c.);

3.2 esclusione di uno dei coniugi dalla potestà sui figli o adozione nei confronti dello stesso dei provvedimenti di cui all?art. 333 del c. c. per condotta pregiudizievole ai figli;

3.3 domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio) a seguito del verificarsi delle ipotesi previste all?articolo 3 della legge n. 898/70 e successive modificazioni;

3.4 abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali; occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

4 Il valore del reddito è calcolato dall?Ufficio con il metodo ISEEfsa (Indicatore Situazione Economica Equivalente per il fondo sociale affitti), in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.lgs. 130/2000 e D.P.C.M. 242/2001 e s.m.e i.) per la richiesta di prestazioni assistenziali o servizi di pubblica utilità non destinati a tutti i cittadini o comunque collegati alla situazione economica del richiedente e del suo nucleo familiare (D.lgs. 31 marzo 1998,n. 109 e s.m.e i.), secondo la seguente formula:

ISEEfsa = (ISEE x coeff. Nucleo + canone) / coeff. Nucleo.

5 Ai fini della predetta determinazione, non si applica la detrazione per l?abitazione in locazione di cui all?art. 3, comma 4, del D.P.C.M. n. 242/2001.

6 Nel caso in cui il richiedente dichiari il reddito imponibile del proprio nucleo familiare pari a ?zero?, l?erogazione del contributo è possibile soltanto se alla domanda di contributo è allegata la certificazione dei servizi sociali attestante l?assistenza economica al soggetto richiedente da parte delle medesime strutture del Comune, oppure in presenza di autocertificazione prodotta dal richiedente circa la fonte di sostentamento.

7 Nella fascia di ?reddito zero? di cui al comma precedente sono compresi tutti i soggetti che dichiarino un reddito imponibile pari a zero, oppure che dichiarino un reddito imponibile inferiore o comunque incongruo rispetto al canone di locazione per il quale si richiede il contributo.

Art. 5 ? Criteri di Valutazione

1. Le domande pervenute verranno valutate sulla base della documentazione prodotta, attribuendo i punteggi di cui appresso:

TAB. 1 - Incidenza del canone di locazione sul reddito ISEEfsa

INCIDENZA CANONE / REDDITO PUNTI

dal 14% al 19% 5

dal 19,01% al 24% 7

dal 24,01% al 29% 9

dal 29,01% al 34% 11

dal 34,01 % al 39% 14

dal 39,01% al 44% 17

dal 44,01% al 49% 20

Oltre il 49% 23

TAB. 2 - Reddito annuo ISEEfsa

REDDITO PUNTI

Fino a (Euro 5.558,54) 33

da (Euro 5.558,55) a (Euro 7.500,00) 29

da (Euro 7.500,01) a ( Euro 9.500,00) 25

da ( Euro 9.500,01) a ( Euro 11.200,00) 20

da ( Euro 11.200,01) a ( Euro 13.000,00) 15

da ( Euro 13.000,01) a ( Euro 15.000,00) 10

da ( Euro 15.000,01) a ( Euro 18.000,00) 5

 

TAB . 3 - Componenti nucleo familiare: Anzianità ed invalidità

COMPONENTI NUCLEO FAMILIARE PUNTI

Invalido non inferiore ai 2/3 3

Ultrasessantacinquenne 3

TAB . 4 - Nucleo Familiare: Debolezza sociale ed assistenza presso centri antiviolenza

NUCLEO FAMILIARE PUNTI

Nucleo monoparentale già assistito presso Centri Antiviolenza 3

Accertata situazione di particolare debolezza sociale 3

2. Qualora nell?ambito dello stesso nucleo utilizzatore dell?alloggio siano presenti più soggetti in possesso dei requisiti elencati nella precedente TAB. 3, i relativi punteggi sono cumulati, mentre i punteggi relativi alla TAB. 4 sono riferiti al nucleo utilizzatore dell?alloggio nel suo complesso.

3. Per ogni componente del nucleo utilizzatore dell?alloggio che risulti a carico di uno o più soggetti che compongono detto nucleo, verranno attribuiti ulteriori 2 punti.

4. Ai nuclei familiari che sono stati oggetto di un provvedimento esecutivo di rilascio dell?immobile nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando, saranno attribuiti ulteriori 30 punti purché questi, entro un anno dalla data di effettivo rilascio dell?immobile (in caso di rinvio della data di esecuzione fissata nel provvedimento di sfratto, dovrà essere indicata quella del V.I.P.), abbiano provveduto a stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla Legge n. 431/98.

Art. 6? Calcolo del contributo da assegnare

1. Il contributo (relativo al periodo 1/01/2008 ? 31/12/2008) da assegnare è determinato come segue:

a) per i nuclei utilizzatori in possesso dei requisiti di cui alla lettera f1) dell?art. 1, canone annuo meno il 14 % del reddito ISEEfsa; il contributo da assegnare non potrà, comunque, essere superiore a ? 3.098,74 (fascia A);

b) per i nuclei utilizzatori in possesso dei requisiti di cui alla lettera f2) dell?art. 1, canone annuo meno il 24 % del reddito ISEEfsa; il contributo da assegnare non potrà comunque essere superiore a ? 2.324,00 (fascia B).

Art. 7 - Criteri per la formazione della graduatoria

1. Sulla base delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà stilata ed approvata, con apposito provvedimento, una graduatoria provvisoria.

2. Nella formazione della graduatoria di cui al precedente punto 1, a parità di punteggio, avranno priorità le domande con un?incidenza più alta del canone annuo di locazione sul reddito ISEEfsa; in caso di ulteriore parità, prevarrà il nucleo utilizzatore con il maggior numero di componenti.

3. Delle domande non ammesse verrà redatto un elenco ove, accanto a ciascun nominativo, sarà indicato il motivo dell'esclusione.

4. La graduatoria provvisoria sarà pubblicata ed affissa all'albo pretorio per un periodo di 30 giorni, entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione, salvo i casi di inammissibilità insanabile meglio specificati all?art. 2, comma 3; in sede di opposizione, la documentazione inizialmente presentata potrà essere integrata.

5. Una volta esaminate le opposizioni pervenute, sarà pubblicata la graduatoria definitiva che verrà trasmessa alla Regione Lazio, Direzione Regionale Piani e Programmi di Edilizia Residenziale, con l?indicazione del fabbisogno complessivo riferito alle domande ammesse in graduatoria.

Art. 8 ? Erogazione del contributo

1. Il Comune eroga il contributo ai soggetti beneficiari presenti nella graduatoria definitiva a seguito della ripartizione, da parte della Regione Lazio, dell?apposito Fondo regionale.

2. Nell?eventualità che lo stanziamento regionale non sia sufficiente a soddisfare tutti i soggetti collocati in graduatoria, il Comune si riserva di erogare percentuali inferiori del 100% del contributo spettante.

3. Il contributo non sarà comunque erogato ai beneficiari quando il suo ammontare abbia un importo inferiore ad ? 100,00.

4. L?erogazione del contributo è strettamente vincolata a favore del richiedente; in caso di decesso prima della riscossione del beneficio economico spettante, lo stesso verrà corrisposto agli eredi o aventi causa che ne facciano domanda, previa esibizione della necessaria documentazione che ne attesti il titolo.

Il Direttore dell'Ufficio per le Politiche Abitative

Dott. Raffaele Marra

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